L'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, secondo cui ai fini della determinazione dei canoni relativi alle enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica ed alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto, mantenendosi espressamente fermo, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge 607 del 1966, il riferimento agli estimi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 676, è in contrasto con l'art. 42 Cost. Invero, pur dovendosi al riguardo ammettere l'utilizzabilità in astratto dei dati catastali occorre tuttavia che il riferimento sia mantenuto nei limiti di una ragionevole approssimazione, e sia così osservata in concreto la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La norma impugnata, al contrario non garantisce la congruità del capitale d'affranco in quanto si riporta, calcolandolo in misura pari a quindici volte, ad un canone determinato con riferimento ad un lontano tempo anteatto ed inaccettabile per la sua distanza dai valori reali. Inoltre, poiché il trattamento dei rapporti enfiteutici risulta inserito con particolari norme nel quadro generale dei provvedimenti diretti ad attuare, mediante la riforma fondiaria, lo sviluppo della proprietà contadina, e con le leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e la legge reg. sic. 27 dicembre 1950, n.104, è stato disposto il modo di determinazione delle indennità di esproprio mediante commisurazione ai valori definitivamente accertati per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, la Corte ritiene che i capitali di affranco previsti dalla norma impugnata non possono essere inferiori ai valori che agli stessi terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata in applicazione delle dette leggi di riforma agraria. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, legge n. 1138 del 1970, limitatamente alla parte in cui tale norma prevede il calcolo del capitale di affranco e la determinazione autoritativa dei canoni in difformità dai criteri stabiliti dall'art. 7 della legge n. 230 del 1950 e 18 della legge n. 841 dello stesso anno, salva la facoltà del legislatore di dettare una diversa disciplina purché al concedente sia garantito un capitale di affranco e conformemente un canone non inferiore a quello che risulta dalle mensionate disposizioni. - S. nn. 37/1969 e 155/1972; 61/1957.
Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi