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Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto. Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali".
Testo in vigore dal 26 luglio 1973 al 31 luglio 1974
