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Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo. Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 14 marzo 1974
