Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 2 — Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto

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A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:

  • a)con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
  • b)con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:
  • 1)per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;
  • 2)per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;
  • 3)per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;
  • 4)per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;
  • 5)per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;
  • 6)per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
  • c)con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);
  • d)qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 febbraio 1979, n. 29

1a

La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'."

Testo in vigore dal 24 febbraio 1979 al 7 luglio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 763/1988

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1988

    Le progressive modificazioni, per effetto sia della giurisprudenza costituzionale, sia di interventi dello stesso legislatore, dell'originaria disciplina dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali hanno reso tale prestazione sostanzialmente omogenea, per natura e funzione, all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, talché deve riconoscersi l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 2, primo comma, lettere a), b), c) della legge n. 152 del 1968, che assoggetta l'erogazione della prestazione stessa a condizioni (due anni di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e anzianità di servizio variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione del rapporto) non previste per l'erogazione dell'indennità di buonuscita, restando, conseguentemente, assorbite le censure proposte relativamente a diverse disposizioni (anch' esse concernenti il trattamento di fine rapporto della prima di dette categorie di pubblici dipedenti) nel presupposto della perdurante operatività di tale articolo. (V. Sentt. 152 del 1968; 115 del 1979; 110 del 1981; 46 del 1983; 294 del 1983; 48 del 1984; 97 del 1986; 208 del 1986; 220 del 1988; 821 del 1988).

    Art. 2 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1160/1988

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1988

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 763/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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  • Ordinanza n. 48/1984

    Questione infondata
    22 febbraio 1984

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 46/1983 e O. n. 294/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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