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[1]I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda esercitarli direttamente, possono essere oggetto di cessione, con preferenza ad Enti cooperativi dei produttori. Tale cessione non puo' aver luogo per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario, il servizio degli astatori. Non possono parimenti essere oggetto di cessione il servizio statistico ed il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udita la Commissione di cui all'art. 15.

[2]La cessione di servizi di mercato non puo' dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 presente legge.

[3]Sulle deliberazioni relative alla cessione di servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

[4]Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, udito il Consiglio di Stato, puo', di concerto col Ministero dell'interno, annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie alle leggi od ai regolamenti.

[5]Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del Demanio marittimo occorre altresi' la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art14 · fonte del testo