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Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

  • a)previste dall'articolo 9, comma 4;
  • b)che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potra' rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva. 3 L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione il certificato di uso finale o documentazione equipollente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373

3

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che dalla data di entrata in vigore del regolamento da esso previsto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1994 al 11 luglio 2003

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