Art. 9 — Disciplina delle trattative contrattuali
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I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. Il Ministero puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro delle difesa importazioni ed esportazioni:
- a)di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
- b)di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
- c)di materiali importati, ed eventualmente anche esportati e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili;
- d)di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione ed esportazione ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
- e)di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.
Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 11 luglio 2003
