Art. 114 — Divieto di iscrizione ai partiti politici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1985 al 24 giugno 1986. Leggi il testo vigente →
Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.2568
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1982 n. 174
2La L. 24 aprile 1982 n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno".
L. 23 aprile 1983 n. 121
5La L. 23 aprile 1983 n. 121 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e' ulteriormente prorogato di un anno."
L. 24 aprile 1984 n. 93
6La L. 24 aprile 1984 n. 93 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogate con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e' ulteriormente prorogate di un anno."
L. 24 aprile 1985 n. 149
8La L. 24 aprile 1985 n. 149 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno."
Testo in vigore dal 27 aprile 1985 al 24 giugno 1986
