Art. 114 — Divieto di iscrizione ai partiti politici
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Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.
Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 27 aprile 1982
