Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 114 — Divieto di iscrizione ai partiti politici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1982 al 24 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1982 n. 174

2

La L. 24 aprile 1982 n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno".

Testo in vigore dal 27 aprile 1982 al 24 aprile 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art114 · fonte su Normattiva