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((L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno. Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 138 parole tolte, 120 parole aggiunte.

tolto: Qualora non siasi verificata la ipotesi prevista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, in base ai quali fu eseguito il deposito a norma del precedente art. 136, l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel registroaggiunto: L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al tolto: numero 6 dell'art. 101 l'importo della somma restituita, la data della restituzione e la firma per quietanza del ricevente. La somma di cui non e' stata chiesta la restituzione nel momento del ritiro dell'atto originale o nel termine di tre mesi da esso e' versata in deposito fruttifero intestato all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente, nell'ufficio postale del luogo e, trascorsi aggiunto: secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto. Entro sei mesi dalla data del depositotolto: , e' devoluta allo Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al deposito per le spese degli atti esecutivi; ma il versamento in deposito fruttifero si effettua nel termine di un mese dal giorno dell'esecuzione dell'atto aggiunto: di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno. Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art140 · fonte del testo