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((L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui allo art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno. Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
