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Qualora non siasi verificata la ipotesi prevista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, in base ai quali fu eseguito il deposito a norma del precedente art. 136, l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel registro di cui al numero 6 dell'art. 101 l'importo della somma restituita, la data della restituzione e la firma per quietanza del ricevente. La somma di cui non e' stata chiesta la restituzione nel momento del ritiro dell'atto originale o nel termine di tre mesi da esso e' versata in deposito fruttifero intestato all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente, nell'ufficio postale del luogo e, trascorsi sei mesi dalla data del deposito, e' devoluta allo Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al deposito per le spese degli atti esecutivi; ma il versamento in deposito fruttifero si effettua nel termine di un mese dal giorno dell'esecuzione dell'atto.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art140 · fonte del testo