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Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il cancelliere indicato nell'art. 106 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente. Il procuratore del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei prescritti versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante l'anno le somme spettanti all'Erario in base agli articoli precedenti. Qualora il procuratore del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di giorni dieci dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, puo' fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso il detto termine, il procuratore del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 146. Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, il procuratore del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di febbraio, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facolta' di ricorrere, non oltre il mese di marzo e con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa. Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del registro e l'ufficiale giudiziario, sono decise con decreto, senza formalita' di procedura, e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario ((addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello)). Possono essere sentite anche le parti interessate. A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato e' trasmesso al procuratore del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione. La decisione e' comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso e' addetto, nonche' al procuratore del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al secondo capoverso, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal terzo capoverso, nella relativa decisione e' contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario. Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla, restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 3 maggio 1958. 10 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario tolto: della pretura o del tribunale, e aggiunto: addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal tolto: primo aggiunto: Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte tolto: negli altri casi aggiunto: di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello. Possono essere sentite anche le parti interessate. A cura del cancelliere un esemplare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art143 · fonte del testo