Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. Leggi il testo vigente →

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui all'art. 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilita'. Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art149 · fonte del testo