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Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle ((di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti)), quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilita'. Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 9 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui tolto: all'art aggiunto: allo art. 85 riguardanti la tolto: tabella organica e quella dei posti di ufficio aggiunto: riduzione dei posti, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art149 · fonte del testo