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Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle ((di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti)), quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilita'. Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
