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Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II. Ai fini del versamento allo Stato della sopratassa del cinquanta per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio massimo mensile annesso al grado 9° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato. Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 127, 128, 129 e 142 e' calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 21 marzo 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art160 · fonte del testo