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Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II. ((Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo)).3 Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 127, 128, 129 e 142 e' calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 162
3La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.
Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 3 maggio 1958
