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Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari. Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio, a carico dello Stato e a titolo di gratificazione annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi corrisposte nell'anno precedente a titolo di indennita' di carovita, escluse le quote complementari. I limiti indicati negli articoli 142 e 160 per il versamento della sopratassa del 50 per cento, sono aumentati nella misura delle indennita' di carovita e delle relative quote complementari. ((Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 7 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… delle indennita' di carovita e delle relative quote complementari. Si applicano le disposizioni contenute tolto: negli articoli 131, 132, 133 e 135 aggiunto: nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art162 · fonte del testo