Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 21 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari. Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio, a carico dello Stato e a titolo di gratificazione annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi corrisposte nell'anno precedente a titolo di indennita' di carovita, escluse le quote complementari. I limiti indicati negli articoli 142 e 160 per il versamento della sopratassa del 50 per cento, sono aumentati nella misura delle indennita' di carovita e delle relative quote complementari. ((Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 marzo 1958
