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Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari.3 ((Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo)).3 Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 febbraio 1958, n. 162
3La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni". La stessa legge ha poi disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.
Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
