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Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari.3 ((Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo)).3 Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1958, n. 162

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La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni". La stessa legge ha poi disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 21 marzo 1958. 65 parole tolte, 59 parole aggiunte.

… gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari. tolto: Agli ufficiali giudiziari ed aggiunto: Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' tolto: corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio aggiunto: corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato tolto: e aggiunto: ed a titolo di gratificazione tolto: annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi corrisposte nell'anno precedente a titolo di indennita' di carovita, escluse le quote complementari. I limiti indicati negli articoli 142 e 160 per il versamento della sopratassa del 50 per cento, sono aumentati nella misura delle indennita' di carovita e delle relative quote complementariaggiunto: , un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 febbraio 1958, n. 162

    La L. 27 febbraio 1958, n. 162 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni". La stessa legge ha poi disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1956.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art162 · fonte del testo