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Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennita' di carovita e le relative quote complementari. Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio, a carico dello Stato e a titolo di gratificazione annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi corrisposte nell'anno precedente a titolo di indennita' di carovita, escluse le quote complementari. I limiti indicati negli articoli 142 e 160 per il versamento della sopratassa del 50 per cento, sono aumentati nella misura delle indennita' di carovita e delle relative quote complementari. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 131, 132, 133 e 135.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art162 · fonte del testo