Art. 19 — Arma di artiglieria
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[1]L'arma di artiglieria comprende:
[2]1° l'arma e il servizio territoriale di artiglieria;
[3]2° il servizio tecnico di artiglieria.
[4]Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:
- a)((11)) Comandi di artiglieria di corpo d'armata;
- b)un Comando d'artiglieria della Sicilia;
- c)un Comando d'artiglieria della Sardegna;
- d)30 reggimenti di artiglieria da campagna;
- e)((12)) reggimenti di artiglieria pesante campale;
- f)un reggimento di artiglieria a cavallo;
- g)3 reggimenti di artiglieria da montagna;
- h)5 reggimenti di artiglieria pesante;
- i)3 reggimenti di artiglieria da costa;
- l)((13)) centri contraerei e la scuola contraerei;
- m)un riparto palafrenieri;
- n)((12)) direzioni di artiglieria con sezioni il cui numero e' stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.
[5]Il reggimento comprende un Comando e un numero vario di gruppi.
[6]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
[7]Il centro contraerei comprende un Comando del centro, uno o piu' gruppi, un riparto fotoelettrici e un deposito.
[8]Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:
- a)una direzione studi ed esperienze di artiglieria, con centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro;
- b)stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 8 maggio 1930
