Ordinamento del Regio esercito

Art. 19 — Arma di artiglieria

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[1]L'arma di artiglieria comprende:

[2]1° l'arma e il servizio territoriale di artiglieria;

[3]2° il servizio tecnico di artiglieria.

[4]Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:

  • a)10 Comandi di artiglieria di corpo d'armata;
  • b)un Comando d'artiglieria della Sicilia;
  • c)un Comando d'artiglieria della Sardegna;
  • d)30 reggimenti di artiglieria da campagna;
  • e)11 reggimenti di artiglieria pesante campale;
  • f)un reggimento di artiglieria a cavallo;
  • g)3 reggimenti di artiglieria da montagna;
  • h)5 reggimenti di artiglieria pesante;
  • i)3 reggimenti di artiglieria da costa;
  • l)12 centri contraerei e la scuola contraerei;
  • m)un riparto palafrenieri;
  • n)10 direzioni di artiglieria con sezioni il cui numero e' stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

[5]Il reggimento comprende un Comando e un numero vario di gruppi.

[6]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.

[7]Il centro contraerei comprende un Comando del centro, uno o piu' gruppi, un riparto fotoelettrici e un deposito.

[8]Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:

  • a)una direzione studi ed esperienze di artiglieria, con centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro;
  • b)stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art19 · fonte del testo