Art. 19 — Arma di artiglieria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1930 al 1 novembre 1933. Leggi il testo vigente →
[1]((L'arma di artiglieria comprende:
[2]1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;
[3]2° il servizio tecnico di artiglieria.
[4]Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:
- a)11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
- b)1 Comando di artiglieria della Sicilia;
- c)1 Comando di artiglieria della Sardegna;
- d)50 reggimenti di artiglieria da campagna;
- e)12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
- f)1 reggimento di artiglieria a cavallo;
- g)3 reggimenti di artiglieria da montagna;
- h)11 reggimenti di artiglieria pesante;
- i)3 reggimenti di artiglieria da costa;
- I)1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;
- m)5 reggimenti controaerei auto-campali;
- n)1 reggimento d'artiglieria leggero;
- o)1 reggimento misto della Sardegna;
- p)1 reparto palafrenieri;
- q)12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sara' stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
[5]Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi.
[6]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
[7]Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:
- a)una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
- b)stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio)).
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 1 novembre 1933
