Art. 19 — Arma di artiglieria
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[1]L'arma di artiglieria comprende:
[2]1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;
[3]2° ((il servizio tecnico delle armi e munizioni)).
[4]Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:
- a)11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
- b)1 Comando di artiglieria della Sicilia;
- c)1 Comando di artiglieria della Sardegna;
- d)50 reggimenti di artiglieria da campagna;
- e)12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
- f)1 reggimento di artiglieria a cavallo;
[5]((g) 4 reggimenti di artiglieria alpina));
- h)11 reggimenti di artiglieria pesante;
- i)3 reggimenti di artiglieria da costa;
- I)1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;
- m)5 reggimenti controaerei auto-campali;
- n)1 reggimento d'artiglieria leggero;
- o)1 reggimento misto della Sardegna;
- p)1 reparto palafrenieri;
- q)12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sara' stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
[6]Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi.
[7]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
[8]Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:
- a)una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
- b)stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
