Ordinamento del Regio esercito

Art. 26 — Corpo sanitario militare

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Il corpo sanitario militare consta di:

  • a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
  • b)11 direzioni di sanita' militare;
  • c)12 compagnie di sanita';
  • d)un istituto chimico farmaceutico militare;
  • e)ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art26 · fonte del testo