Art. 26 — Corpo sanitario militare
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Il corpo sanitario militare consta di:
- a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
- b)((12)) direzioni di sanita' militare;
- c)((13)) compagnie di sanita';
- d)un istituto chimico farmaceutico militare;
- e)ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale.
Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 1 gennaio 1930
