Ordinamento del Regio esercito

Art. 26 — Corpo sanitario militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1927 al 1 gennaio 1930. Leggi il testo vigente →

Il corpo sanitario militare consta di:

  • a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
  • b)((12)) direzioni di sanita' militare;
  • c)((13)) compagnie di sanita';
  • d)un istituto chimico farmaceutico militare;
  • e)ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale.

Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 1 gennaio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) tolto: 11 aggiunto: 12 direzioni di sanita' militare;

c) tolto: 12 aggiunto: 13 compagnie di sanita';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art26 · fonte del testo