Art. 26 — Corpo sanitario militare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1932 al 8 maggio 1934. Leggi il testo vigente →
Il corpo sanitario militare consta di:
- a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
- b)12 direzioni di sanita' militare;
- c)13 compagnie di sanita';
- d)un istituto chimico farmaceutico militare;
- e)ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 maggio 1932, n. 581
18Il Regio Decreto 19 maggio 1932, n. 581, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli ospedali militari e le infermerie presidiarie del corpo sanitario militare sono i seguenti: ospedali militari..... 28 infermerie presidiarie... 5
Testo in vigore dal 26 giugno 1932 al 8 maggio 1934
