Art. 26 — Corpo sanitario militare
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[1]Il corpo sanitario militare consta di:
- a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
- b)12 direzioni di sanita' militare;
- c)13 compagnie di sanita';
- d)un istituto chimico farmaceutico militare;
[2](( e) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1930 al 26 giugno 1932
