Ordinamento del Regio esercito

Art. 26 — Corpo sanitario militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1930 al 26 giugno 1932. Leggi il testo vigente →

[1]Il corpo sanitario militare consta di:

  • a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
  • b)12 direzioni di sanita' militare;
  • c)13 compagnie di sanita';
  • d)un istituto chimico farmaceutico militare;

[2](( e) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1930 al 26 giugno 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1927 al 1 gennaio 1930. 3 parole tolte.

e) ospedali militari tolto: principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art26 · fonte del testo