Ordinamento del Regio esercito

Art. 26 — Corpo sanitario militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il corpo sanitario militare consta di:

  • a)ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
  • b)12 direzioni di sanita' militare;
  • c)13 compagnie di sanita';
  • d)un istituto chimico farmaceutico militare;
  • e)ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero e' determinato per decreto Reale. 18 25
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 19 maggio 1932, n. 581

18

Il Regio Decreto 19 maggio 1932, n. 581, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che gli ospedali militari e le infermerie presidiarie del corpo sanitario militare sono i seguenti: ospedali militari..... 28 infermerie presidiarie... 5

Regio Decreto 29 marzo 1934, n. 606

25

Il Regio Decreto 29 marzo 1934, n. 606, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che le infermerie presidiarie di cui alla lettera e) dell'art. 26 sono 6.

Testo in vigore dal 8 maggio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1932 al 8 maggio 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 29 marzo 1934, n. 606

    Il Regio Decreto 29 marzo 1934, n. 606, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che le infermerie presidiarie di cui alla lettera e) dell'art. 26 sono 6.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art26 · fonte del testo