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[1]Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.

[2]Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 31 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art29 · fonte del testo