Art. 19 — Assemblea per l'elezione del consiglio
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La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica. Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima. Ove si riveli opportuno, potra' disporsi la apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. L'assemblea e' valida in prima convocazione, quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. Il voto e' personale, diretto e segreto. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10. Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne da' subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia ed al consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992
