Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 21 — Fusioni di ordini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
