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Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art21 · fonte del testo