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Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo. I dottori agronomi e i dottori forestali impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non potranno esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Presso i rispettivi ordini sara' conservato il timbro professionale che verra' consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati. Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. Gli iscritti in un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art3 · fonte su Normattiva