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[1]Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni

[2]I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 27 febbraio 2016

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art17 · fonte su Normattiva