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[1]Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni

[2]I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016".

Testo in vigore dal 27 febbraio 2016 al 1 marzo 2017

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art17 · fonte su Normattiva