Art. 20 — Attribuzioni del Consiglio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
- a)da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
- b)coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c)da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
- d)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e)redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
- f)determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
- g)stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
