Art. 47 — Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1963 al 14 luglio 1968. Leggi il testo vigente →
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 14 luglio 1968
