Art. 63 — Azione giudiziaria
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Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta. Avverso la sentenza del tribunale e' dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica. ((Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati)). Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Testo in vigore dal 11 luglio 1969 al 6 ottobre 2011
