Ordinamento della professione di giornalista

Art. 63 — Azione giudiziaria

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Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta. Avverso la sentenza del tribunale e' dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica. Sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello il Collegio e' integrato da un giornalista professionista e da un pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. 3 Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Testo in vigore dal 31 marzo 1968 al 11 luglio 1969

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    In materia di iscrizione agli albi professionali, il soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo indicati il mero accertamento - scevro di valutazioni discrezionali - dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui quello della "regolare retribuzione, richiesto per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento dell'art. 103, comma primo, Cost., e relativa all'art. 63, comma primo, L. 3 febbraio 1963 n. 69, in quanto attribuirebbe al giudice ordinario controversie inerenti alla tutela di un interesse legittimo). - S.n. 284/1986.

    Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 35 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1096/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    In tema di impugnazioni di deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale di un giornalista o di un pubblicista , seppure designati dallo stesso Consiglio nazionale dell'Ordine che è parte del procedimento, non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 108 Cost.). - V. S. nn. 11/1968, 108/1962, 1/1967, 121/1970, 196/1982.

    Art. 108 cost. · Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione proposta nei confronti di una disposizione gia` dichiarata costituzionalmente illegittima ed altresi` sostituita - a seguito della pronunzia costituzionale - da una disposizione di legge successiva (L. n. 308/1969), sebbene di tali circostanze il giudice a quo, rimettendo la questione, non abbia mostrato di tener conto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 108 Cost. - relativa all'art. 63 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, denunziato nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine). - S. n. 11/1968.

    Art. 108 cost. · Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 2 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art63 · fonte su Normattiva