Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 3 — Gradi della professione

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La professione si articola in due gradi:

  • a)aspirante guida;
  • b)guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 18 dicembre 2025

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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