Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 21 — Fusione di collegi
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Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia puo' disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010
