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Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia puo' disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art21 · fonte su Normattiva