Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LAVORATORI DETENUTI - ENTITA' DELLA MERCEDE - POSSIBILITA' CHE ESSA SIA INFERIORE, ANCHE SE ENTRO IL MILITE MINIMO DEI DUE TERZI, AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 22. - COST., ARTT. 3 E 36.
ORDINAMENTO PENITENZIARI La questione sollevata riguarda solo una delle possibili situazioni del lavoratore detenuto, quella, cioe', del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Tale fattispecie presenta delle peculiarita' che incidono profondamente sulla struttura del rapporto (esso trae origine da un obbligo legale e si propone la finalita' della redenzione o del riadattamento del detenuto e non quella del profitto dell'amministrazione; la mano d'opera e', talvolta, non qualificata, disomogenea, e i prodotti non sempre curati). Siffatto genere di lavoro non puo' ritenersi identico a quello ordinario. E tuttavia, non puo' affermarsi che esso non debba essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Ed, in effetti, la norma censurata stabilisce solo una determinazione nel minimo del relativo trattamento economico, ma la disciplina vigente non esclude l'osservanza del criterio della relazione con la quantita' e qualita' del lavoro prestato, ne' dei bisogni della famiglia di chi lavoro. Del resto, non puo' del tutto escludersi che, trattandosi di diritto soggettivo, il lavoratore possa adire il giudice del lavoro perche' disapplichi l'atto determinativo della mercede, se questo importi violazione dei suddetti precetti costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 22 della L. 26 luglio 1975, n. 354).
PENA - ESECUZIONE - REMUNERAZIONE DI CONDANNATI PER IL LAVORO PRESTATO - CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE - CARATTERE NON INCIDENTALE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E cio' in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimita' costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.
Riguarda ancheart. 23 Ordinamento penitenziario
PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - CARATTERE AMMINISTRATIVO DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 23 Ordinamento penitenziarioart. 69 Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
LAVORO (RAPPORTO DI) - DETENUTI - RECLAMI IN MATERIA DI LAVORO - REMUNERAZIONE - LIMITI - QUESTIONE SOLLEVATA IN PROCEDIMENTI DI NATURA NON GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo, e 36 Cost., degli artt. 22, comma primo, e 23, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che puo' essere inferiore, fino ad un terzo, a quella della tariffe sindacali, trattandosi di questione sollevata nel corso di procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, privi di carattere giurisdizionale. - S. n. 103/1984.
Riguarda ancheart. 23 Ordinamento penitenziario
PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONVOCAZIONE DELLA CORTE IN CAMERA DI CONSIGLIO - QUESTIONE NON RICOMPRESA FRA ALTRE GIA' DECISE IN PRECEDENZA - RINVIO ALLA PUBBLICA UDIENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO.
Provvedimento non massimabile.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 23 Ordinamento penitenziario