Art. 23Remunerazione e assegni familiari

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)). Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento.

Testo vigente dal 31 ottobre 1986 al 27 febbraio 1992 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art23 · fonte su Normattiva