Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LAVORO DEL DETENUTO IN STABILIMENTI CARCERARI - DETERMINAZIONE DELLA MERCEDE - RIDUZIONE DI TRE DECIMI DA VERSARSI (NON PIU' ALLA CASSA PER IL SOCCORSO ALLE VITTIME DEI DELITTI MA) AD ENTI LOCALI E REGIONI - IMPOSIZIONE AI DETENUTI DI UN ONERE CHE DEVE GRAVARE SULL'INTERA COLLETTIVITA' - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Non puo' piu' porsi a carico dei detenuti una riduzione della mercede corrisposta per il loro lavoro, qual'e' quella prevista, nella misura di tre decimi, dall'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986) dopo che, in seguito alla soppressione, nel 1978, della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti, il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 ha previsto, dal 31 marzo 1979, il versamento delle ritenute in questione - in precedenza corrisposte interamente alla Cassa - attraverso il Ministero del tesoro, a enti portatori di interessi plurimi (Comuni, Province, Regioni) per essere utilizzate non per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime di azioni delittuose ma per generiche finalita' di beneficenza pubblica. Si tratta infatti di un onere che, non avendo piu' fondamento, per la mutata destinazione, nel dovere di solidarieta' dei detenuti verso le vittime dei delitti, deve gravare sull'intera collettivita' e non solo sui detenuti che lavorano. Pertanto, per l'irrazionale ingiustificata discriminazione che ne consegue, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i detti detenuti e gli altri cittadini - assorbita l'altra censura, riguardante l'art. 53 Cost. - l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, va dichiarato illegittimo, in parte qua.
sentenza 49/1992massima n. 18076 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LAVORATORI DETENUTI - REMUNERAZIONE - QUOTA VERSATA ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO A SEGUITO DI IUS SUPERVENIENS. - LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 23. LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663, ART. 29. LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 - COST., ARTT. 3, 36, 53,COMMA PRIMO.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO L'art. 23 della L. n. 354 del 1975 e' stato abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della questione sollevata alla stregua dell'attuale stato della legislazione.(Questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53, comma primo, Cost., dell'art. 23 della L.n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro dei detenuti sia determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, e gli altri tre decimi siano versati alle Regioni ed agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, alla quale in precedenza erano erogati, soppressione avvenuta con L. 21 ottobre 1978, n. 641).
Riguarda ancheart. 29 legge 663/1986
PENA - ESECUZIONE - REMUNERAZIONE DI CONDANNATI PER IL LAVORO PRESTATO - CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE - CARATTERE NON INCIDENTALE DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E cio' in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimita' costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.
Riguarda ancheart. 22 Ordinamento penitenziario
PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - CARATTERE AMMINISTRATIVO DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 69 Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 22 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
LAVORO (RAPPORTO DI) - DETENUTI - RECLAMI IN MATERIA DI LAVORO - REMUNERAZIONE - LIMITI - QUESTIONE SOLLEVATA IN PROCEDIMENTI DI NATURA NON GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo, e 36 Cost., degli artt. 22, comma primo, e 23, comma primo, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che puo' essere inferiore, fino ad un terzo, a quella della tariffe sindacali, trattandosi di questione sollevata nel corso di procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, privi di carattere giurisdizionale. - S. n. 103/1984.
Riguarda ancheart. 22 Ordinamento penitenziario
PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONVOCAZIONE DELLA CORTE IN CAMERA DI CONSIGLIO - QUESTIONE NON RICOMPRESA FRA ALTRE GIA' DECISE IN PRECEDENZA - RINVIO ALLA PUBBLICA UDIENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO.
Provvedimento non massimabile.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 22 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziario