Art. 30-terPermessi premio

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Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosita' sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. La concessione dei permessi e' ammessa:

  • a)nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
  • b)nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. 8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali

Testo vigente dal 31 ottobre 1986 al 7 aprile 1990 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter · fonte su Normattiva