Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione - Esclusione di automatismi - Necessaria valutazione, individualizzata caso per caso, da parte del giudice della sorveglianza, dell'incidenza di nuovi reati sul percorso trattamentale del condannato e sulla sua eventuale pericolosità sociale persistente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio, che ne esclude la concessione ai condannati o imputati per un delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto). (Classif. 167002).
Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude i rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti l’opzione repressiva finirebbe, infatti, per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. Gli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato sono, pertanto – in via tendenziale – costituzionalmente illegittimi, in ragione della necessità che il giudice della sorveglianza valuti il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale del condannato e alla sua eventuale persistente pericolosità sociale. (Precedenti: S. 173/2021 - mass. 44142; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 189/2010 - mass. 34691; S. 257/2006; S. 436/1999 - mass. 25027; S. 403/1997; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 186/1995 - mass. 21447).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 27, commo secondo e terzo, Cost., l’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975, ai sensi del quale la concessione dei permessi premio è ammessa, nei confronti dei soggetti che, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva, soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Rimeditata la sentenza n. 296 del 1997 – che aveva risolto nel senso della non fondatezza le medesime questioni –, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto viola i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della necessaria finalità rieducativa della pena. Sotto il primo profilo, infatti, il citato precedente risulta distonico rispetto alle declinazioni che la Corte EDU, il diritto UE e la giurisprudenza costituzionale hanno conferito, nel frattempo, alla presunzione di non colpevolezza, da estendersi a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato. Confligge, quindi, con tale principio la disposizione censurata che obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del PM, sottraendogli ogni margine di apprezzamento sulla consistenza della notitia criminis e impedendogli di ascoltare l’imputato e il suo difensore. Sotto il secondo profilo, il censurato automatismo – azzerando ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale del detenuto e sulla sua eventuale persistente pericolosità sociale, per un lasso di tempo non trascurabile – confligge anche col principio della necessaria finalità rieducativa della pena e, in particolare, con la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso, richiesta per la concessione dei benefici penitenziari. Il venir meno dell’automatismo non esclude che, nell’accertare la regolare condotta del condannato, il magistrato di sorveglianza debba tener conto anche di eventuali notitiae criminis, essendo, tuttavia, essenziale che quest’ultimo possa valutare liberamente le condotte e, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi della difesa).
sentenza 24/2025massima n. 46688 Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Termine per il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché quindici giorni - Irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 30- ter , comma 7, ordin. penit., nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30- bis , che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro il termine di quindici giorni. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, appare irragionevole, anzitutto, nella previsione di un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi "di necessità" - rispetto ai quali la brevità del termine appare correlata all'urgenza allegata dall'interessato a fondamento della richiesta -, sia per il reclamo contro la decisione sui permessi premio, rispetto alla quale tali ragioni di urgenza non sussistono. È poi ingiustificatamente pregiudizievole dell'effettività del diritto di difesa un termine così breve, rispetto alla necessità, per l'interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo, anche in relazione alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore. Tali impedimenti determinano infine un indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena, nell'eventualità di decisioni erronee del magistrato di sorveglianza, che l'interessato non abbia la possibilità di contestare efficacemente avanti al tribunale di sorveglianza per effetto dell'eccessiva brevità del termine concessogli per il reclamo. L'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 146 del 2013, come conv., della disciplina di cui all'art. 35- bis ordin. penit. (sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto), fornisce oggi un preciso punto di riferimento idoneo a eliminare il vulnus riscontrato, ancorché non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata. E ciò ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare - nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati - altro termine, se ritenuto più congruo. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 143 del 2013, n. 120 del 2002, n. 235 del 1996 e n. 175 del 1996 ). Il permesso premio è un istituto cruciale ai fini del trattamento, dall'essenziale funzione "pedagogico-propulsiva, che permette l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 257 del 2006, n. 445 del 1997, 235 del 1996, n. 504 del 1995 e n. 227 del 1995 ).
Thema decidendum - Accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento della restante questione.
Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter , comma 7, ord. penit., resta assorbita la questione formulata con riferimento all'art. 111 Cost.
Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza - Ritenuta inapplicabilità delle norme del codice di procedura penale (artt. 666 e 678) prescriventi, per il procedimento di esecuzione, l'avviso all'interessato e al difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra detenuti, con lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa considerazione del diverso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 236, comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 30 'bis', comma quarto e 30 'ter', comma settimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, nel fissare il termine (di dieci giorni dalla ricezione del reclamo) entro il quale il tribunale di sorveglianza deve provvedere in ordine all'impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (che, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato e al suo difensore della udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire). Va, infatti, osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove da un presupposto interpretativo erroneo in quanto non tiene conto del piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - ord. n. 45 del 1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui la ritenuta applicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. al procedimento di reclamo in materia di permessi premio deriva dalla necessita' di rinvenire nel sistema regole che assicurino, in una delle forme possibili, il diritto di difesa e il contraddittorio.
Riguarda ancheart. 30-bis Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - CONSEGUENTE LAMENTATA PRECLUSIONE DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON UN TERMINE PER COMPARIRE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE RIMETTENTE E GIA' APPLICATA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISISBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella gia' seguita dallo stesso giudice rimettente ed applicata nel procedimento principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), impugnati nella parte in cui non consentirebbero di applicare nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza rimettente, avendo disposto che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse dato avviso alle parti ed al difensore, ha fatto applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, in conformita' del resto ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.). - Cfr. O. nn. 337/1994 e 237/1996; S. n. 53/1993.
sentenza 45/1999massima n. 24471 Riguarda ancheart. 666 Codice di procedura penaleart. 30-bis Ordinamento penitenziarioart. 678 Codice di procedura penale
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - NON CONCEDIBILITA' A DETENUTO IMPUTATO PER DELITTO DOLOSO COMMESSO NEI DUE ANNI DI ESPIAZIONE DELLA PENA (O DI ALTRA MISURA RESTRITTIVA) PRECEDENTI LA COMMISSIONE DEL FATTO - LAMENTATA APPLICABILITA' DEL DIVIETO NEI CONFRONTI DEI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO SOTTOPOSTI A MISURE PENALI - PRETESA INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA DETENUTI MINORI E ADULTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., l'art. 30-ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che e' stato piu' volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei minori puo' confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilita' del trattamento del detenuto minorenne - la disposizione impugnata compromette irrimediabilmente, in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile. - S. nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 296/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 9 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - NON CONCEDIBILITA' A DETENUTO IMPUTATO PER DELITTO DOLOSO COMMESSO NEI DUE ANNI DI ESPIAZIONE DELLA PENA (O DI ALTRA MISURA RESTRITTIVA) PRECEDENTI LA COMMISSIONE DEL FATTO - LAMENTATA APPLICABILITA' DEL DIVIETO NEI CONFRONTI DEI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO SOTTOPOSTI A MISURE PENALI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA DEI MINORI - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, l. n. 354 del 1975 (divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale), in quanto la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della liberta', e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato (v. Massima A). - S. n. 296/97. red.: S. Di Palma
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE O DINIEGO DEI PERMESSI PREMIO E DEL RECLAMO DAVANTI AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA A SOLLEVARE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' IN TALE MATERIA - SUSSISTENZA.
Secondo la linea da ultimo tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere affermata la natura non amministrativa ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Da cio' consegue la legittimazione di detto tribunale, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. - Sulla natura amministrativa del procedimento in materia di permessi premio, v. O. nn. 436/1989 e 1163/1988. Per la nuova linea giurisprudenziale richiamata nella massima, v. S. n. 53/1993 e 349/1993. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - DIVERSITA' TRA CONDANNATO MILITARE E CONDANNATO COMUNE - PERMESSI PREMIO - IRRILEVANZA DI TALE DIVERSITA' - COMPATIBILITA' CON LA FINALITA' DELLA RIEDUCAZIONE MILITARE - SUSSISTENZA.
Pur se i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano distinti, sostanziandosi nel primo caso nel prevalente recupero al servizio militare e, nel secondo, nel reinserimento sociale, una tale divergenza non assume rilievo nella materia dei permessi premio, non derivando la benche' minima antinomia con le finalita' proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e l'assenza di ogni sua pericolosita' sociale, vale a costituire pure per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi anche qui affermare che il permesso premio e' strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare. - V. massima C. Sulle diverse finalita' della rieducazione del condannato militare rispetto alla rieducazione del condannato comune, v. S. n. 414/1991. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL RECLUSO MILITARE - OMESSA PREVISIONE - IRRAZIONALE SOPPRESSIONE DI UNO STRUMENTO RIEDUCATIVO PER IL CONDANNATO MILITARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RECLUSO ORDINARIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLE FINALITA' DEL PERMESSO PREMIO, DEI PRINCIPI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Come gia' rilevato dalla Corte costituzionale, il permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, consente al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di liberta', delineando cosi un assetto alla cui base e' una visione della rieducazione entro e fuori delle mura carcerarie comune anche alle misure alternative alla detenzione. Tale istituto costituisce, infatti, incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosita' sociale, quale conseguenza di regolare condotta, ed al contempo strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella societa'. Esso e', dunque, parte integrante del trattamento rieducativo divenendo, altresi' - attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in liberta' - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva. Sulla base di tali premesse deve ritenersi che, sia nel caso in cui venga espiata una pena originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune, il sottrarre al condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la funzione rieducativa della pena, anche con il principio di eguaglianza. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare. - V. massima B. Sulle finalita' del permesso premio, v. S. n.188/1990 red.: G. Conti
ORD. N. 436/89. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO AI CONDANNATI - DINIEGO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
Riguarda ancheart. 30-bis Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 71-ter Ordinamento penitenziario
PENA - DETENUTI IMPUTATI PER DELITTO COMMESSO IN CARCERE - BENEFICIO DEL PERMESSO PREMIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevare la stessa. (v. massima A).
Riguarda ancheart. 9 legge 663/1986