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[1]Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, i seguenti fondi:

  • a)lire 50.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;
  • b)lire 1.058.000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1 della presente legge, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;
  • c)i fondi per la requisizione degli automezzi - in numero non superiore a mille - e dei locali necessari alla costituzione delle unita' antincendi di cui all'art. 6.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c).

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art7 · fonte del testo