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[1]((Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

  • a)lire 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;
  • b)lire 1.085.350 al mese, dal 1° aprile 1941-XIX, a tutto il mese di giugno 1941-XIX; lire 1.228.730 al mese, dal 1° luglio 1941-XIX a tutto il mese di ottobre 1941-XIX e lire 1.312.610 al mese, dal 1° novembre 1941-XX, per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art.6;
  • c)i fondi per la requisizione degli automezzi - in numero non superiore a 700 - e dei locali necessari alla costituzione delle unita' antincendi di cui all'art. 6.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c))).

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 17 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 21 marzo 1942. 31 parole tolte, 51 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni tolto: di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, aggiunto: antincendi i seguenti fondi:

a) lire tolto: 50 aggiunto: 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) lire 1.tolto: 058.000 al meseaggiunto: 085.350 al mese, dal 1° aprile 1941-XIX, a tutto il mese di giugno 1941-XIX; lire 1.228.730 al mese, dal 1° luglio 1941-XIX a tutto il mese di ottobre 1941-XIX e lire 1.312.610 al mese, dal 1° novembre 1941-XX, per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1 tolto: della presente legge, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII,aggiunto: , per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art.6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi - in numero non superiore a tolto: mille aggiunto: 700 - e dei locali necessari alla costituzione delle unita' antincendi di cui all'art. 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art7 · fonte del testo