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[1]((Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:
- a)L. 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;
- b)L. 1.085.350 al mese dal 1° aprile 1941 al 30 giugno 1941; L. 1.228.730 al mese dal 1° luglio 1941 al 31 ottobre 1941; L. 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.906.267 al mese dal 1° novembre 1943 al 15 agosto 1944; L. 4.901.212 al mese dal 16 agosto 1944 in poi per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;
- c)i fondi per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a 700 e dei locali necessari alla costituzione delle unita' antincendi di cui all'art. 6.
[2]Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c))).
Testo in vigore dal 17 maggio 1945 al 16 dicembre 2009
