Art. 25 — Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1973 al 1 marzo 1986. Leggi il testo vigente →
Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie: 1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore; 2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000. Il reddito i costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio del Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di lire 400.000. Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata. Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza. La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato. 4 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1968, n. 64
4La L. 5 febbraio 1968, n. 64 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000".
L. 6 giugno 1973, n. 312
6La L. 6 giugno 1973, n. 312 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gia' modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000".
Testo in vigore dal 1 luglio 1973 al 1 marzo 1986
