Art. 26 — Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori
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Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15 % da " 500.001 a " 1.000.000 " 19 % da " 1.000.001 a " 2.000.000 " 23 % da " 2.000.001 a " 3.000.000 " 27 % oltre " 3.000.000 il 30 % Il canone minimo e' stabilito in lire 1000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in piu' o in meno. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936
1Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e' cosi' modificata: sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15% da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19% da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21% da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25% oltre L. 3.000.000 il 28% Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572
2Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' cosi' modificata: da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 % " 500.001 " 1.000.000 " 15 % " 1.000.001 " 2.000.000 " 19 % " 2.000.001 " 3.000.000 " 22 % oltre " 3.000.000.................... " 24 % Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
Testo in vigore dal 15 luglio 1962 al 1 marzo 1968
